RLST

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)


Per rendere maggiormente rilevante ed effettivo il ruolo del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nelle imprese, indipendentemente dalla classe dimensionale, al RLST sono stati attribuiti gli stessi compiti e le medesime prerogative del RLS Aziendale, però da esercitarsi in riferimento a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS (Art. 48, co.1).

Il RLST è eletto o designato secondo le modalità previste dagli accordi collettivi a livello nazionale, interconfederale o di categoria che siano stati stipulati dalle associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in assenza di essi, mediante decreto ministeriale.

Regole peculiari del RLST
  • il ruolo di RLST è incompatibile con qualunque altra funzione sindacale operativa (Art. 48 ultimo comma);
  • il nominativo del RLST è comunicato alle aziende dall’organismo paritetico di cui all’Art. 1, lett. ee) della legge o dal Fondo competente (ossia il Fondo istituito presso l’INAIL dall’Art. 52 della legge (comma 6);
  • il RLST può accedere ai luoghi di lavoro con il preavviso individuato dagli accordi collettivi, tenuto conto del carattere “esterno” del RLST; preavviso che non opera nel caso si sia verificato un infortunio grave;
  • il RLST può rivolgersi all’organismo paritetico citato o all’organo di vigilanza, di cui all’Art. 13 della normativa in esame (comma 7), qualora gli sia impedito l’accesso ai luoghi di lavoro nei termini concordati;
  • il RLST ha diritto ad una formazione peculiare determinata dalla specificità e delicatezza del ruolo secondo le modalità previste dal settimo comma dell’Art. 48 in esame.

Servizio RLST di EBIL

MODULO RICHIESTA RLST

Modulo di richiesta RLST da compilare a cura dell'Impresa

CONTRIBUTO PER LA SICUREZZA

Importi dovuti a titolo di contributo in base al numero di lavoratori

Il contributo è anticipato ed ha validità annuale;

L'importo del contributo deve essere calcolato sulla base del numero degli addetti occupati presso l'Impresa al momento della richiesta del servizio;


  • Quale contributo è dovuto dalle Imprese GIA' ADERENTI ad EBIL?

    Le Imprese aderenti ad EBIL "non devono sostenere costi per il servizio RLST" se gli importi versati e disponibili nel loro "Conto Impresa" del Fondo Prestazioni Imprese (Pre.Imp.) copre l'importo del "Contributo per la Sicurezza".

  • Dove è possibile vedere la disponibilità del "Conto Impresa" del Fondo Prestazioni Imprese (Pre.Imp.)?

    La disponibilità del Conto Impresa, costituita dagli importi versati all'Ente EBIL e disponibili, è visualizzabile sulla Piattaforma EbilWeb dove le imprese potranno procedere anche alle richieste di "Rimborso Prestazioni" previste dal Fondo.

  • Come posso richiedere il Servizio RLST ad EBIL?

    Se sei un'Impresa aderente ad EBIL, per richiedere il Servizio RSLT è necessario seguire i "Passi" descritti nella sezione sottostante di questa Pagina Web: "Richiedi RLST - Imprese aderenti ad EBIL - SERVIZIO GRATUITO";


    Se sei un'Impresa non aderente ad EBIL è necessario compilare il "MODULO RICHIESTA RLST" ed inviarlo a mezzo PEC all'indirizzo: entebilateraleebil@legalmail.it

Richiedi RLST - Imprese aderenti ad EBIL

SERVIZIO GRATUITO

Come richiedere il RLST...

Scheda adesione EBIL

Anche se stai versando continuativamente gli importi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale EBIL attraverso il modello F24, è necessario inviare la scheda di adesione all'Ente che trovi qui sotto...

(stampa, compila, firma, timbra ed invia a info@entebilateraleebil.org)

Modulo richiesta RLST

Se hai già provveduto all'adesione ad EBIL...

puoi procedere con la Richiesta RLST attraverso il modulo che trovi qui sotto... (stampa, compila, firma, timbra ed invia a optn@entebilateraleebil.org)

Designazione RLST

L’EBIL, nel caso disponga di un RLST che operi sul territorio di pertinenza dell’Impresa, comunica la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale entro 10 giorni dalla richiesta.


* Per le Imprese già aderenti i 10 giorni decorrono dalla data di ricezione della richiesta

* Per le Imprese che contestualmente alla richiesta aderiscono ad EBIL i 10 giorni decorrono dalla ricezione del primo versamento dovuto per l’adesione. 


Impossibilità di designazione RLST

Nel caso in cui l'EBIL non disponga di un RSLT che possa operare nel territorio di pertinenza dell'Impesa ne comunica l'impossibilità al richiedente. 

Collaborazione Impresa/RLST

Il RLST designato contatterà l'Impresa per concordare l'operatività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale nel pieno rispetto della normativa vigente. 

INFO - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) è il soggetto che ha il compito di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

I lavoratori, tramite questa figura, hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui operano, attraverso il meccanismo procedimentale che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto del cd. modello partecipativo.

Il RLS è titolare di 4 (quattro) diritti fondamentali sulla base dei quali si svolgono i compiti disciplinati dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 rende il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da figura unica a organo differenziato a seconda del contesto in cui essa è chiamata a svolgere le proprie funzioni.

Il RLS può essere istituito a livello territoriale o di comparto, a livello aziendale o a livello di sito produttivo (art. 47 D.Lgs. 81/2008) e disciplina dette figure in modo distinto.

Le attribuzioni del RLS sono disciplinate all’Art. 50 e si applica a tutte le tipologie di rappresentanza, a prescindere dal livello in cui operano.

I 4 DIRITTI DEL RLS


  • DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: il diritto di prendere parte effettiva al procedimento di valutazione e prevenzione dei rischi che sussistono all’interno dell’ambiente lavorativo;
  • DIRITTO DI INFORMAZIONE: il diritto di ricevere e dare tutte le informazioni utili per neutralizzare le situazioni rischiose per i lavoratori impiegati in un’azienda o in un contesto produttivo;
  • DIRITTO DI CONSULTAZIONE: il diritto di essere interpellato ed esprimere il proprio parere nell’ambito del procedimento che il datore di lavoro è tenuto a seguire per agire in conformità alla legge;
  • DIRITTO DI PROPOSIZIONE: il diritto di fare proposte per rendere completo e definitivo il programma di prevenzione.

I POTERI DEL RLS


  • Accedere ai luoghi di lavoro
  • Essere consultato preventivamente ed in modo tempestivo in tutte le tappe previste per il procedimento di prevenzione dei rischi, sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione di rischi generici e specifici (incendi, primo soccorso etc.) nonché sull’organizzazione della formazione dei lavoratori
  • Ricevere le informazioni e la documentazione aziendale sui rischi e sulle misure relative, sugli impianti, ambienti e organizzazione del lavoro nonché quelle dei servizi di vigilanza (l’accesso al documento di valutazione del rischio non può valicare i limiti del contesto aziendale e non possa pertanto essere asportato al suo esterno);
  • Ricevere adeguata formazione
  • Promuovere misure di prevenzione
  • Partecipare alle riunioni previste dalla normativa
  • Ricorrere o formulare osservazioni in merito alla sicurezza alle autorità competenti.

Per informazioni

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