I contratti sottoscritti prevedono il finanziamento all’Ente Bilaterale attraverso il contributo mensile, per ogni lavoratore, di €
8,50 per 12 mensilità così ripartito:
(In attesa del rinnovo dei CCNL è necessario versare gli importi, per l'adesione a EBIL, riportati nei singoli CCNL)
Possono aderire ad EBIL anche le Imprese che non applicano i CCNL sottoscritti da Confimprese Italia e Fesica Confsal.
Il versamento è il medesimo: € 8,50 per 12 mensilità, per ogni lavoratore.
Normalmente questa procedura viene fatta direttamente dal Consulente del lavoro alla chiusura delle buste paga mensili il quale calcola il dovuto e lo comunica tramite modello Uniemens e lo versa tramite F24 con il codice dell’Ente Bilaterale attribuito dall’Agenzia delle Entrate.
Il codice attribuito è unico ed è: EBIL
Per aderire, compila la scheda di adesione EBIL in formato cartaceo o editabile
Sottoscrivi, timbra ed inviala e mezzo e-mail a: adesioni@entebilateraleebil.org, oppure aderisci online
È necessario riportare mensilmente la causale EBIL nella sezione
“INPS”, nel campo
“causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna
“importi a debito versati”, indicando:
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 24 del 4 ottobre 2018, ha precisato che i contributi versati all’Ente bilaterale sulla base di accordi contrattuali e aventi finalità assistenziale sono soggetti a tassazione come redditi di lavoro dipendente , poiché non rientrano nelle ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir, in relazione a tale categoria di redditi. Tale norma non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli Enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che
devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 Tuir , comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.
Le prestazioni consistenti in
indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire.
Le somme erogate ai lavoratori a titolo di
premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso ex L. 104/1992 , non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui all’articolo 6, Tuir
non rilevano ai fini fiscali .
Le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado , si ritiene siano da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), Tuir.
La circostanza che i lavoratori percepiscano le citate elargizioni per il tramite del proprio datore di lavoro e non direttamente dall’Ente bilaterale di categoria, ovvero dal soggetto che sostiene l’onere, non incide sul trattamento fiscale delle somme erogate, dal momento che queste ultime sono corrisposte ai lavoratori in ragione dei contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’Ente bilaterale.
I datori di lavoro che versano direttamente, o tramite gli intermediari abilitati, i contributi all’Ente Bilaterale EBIL, potranno ricevere il rimborso nel caso di importi erroneamente versati, semprechè non abbiano aderito all'Ente Bilaterale.
La richiesta di rimborso, sottoscritta in originale (non autenticata) dal Rappresentante Legale dell’impresa, dovrà essere effettuata attraverso una Dichiarazione di Responsabilità, recante i seguenti Elementi e Allegati :
La richiesta di rimborso va inviata a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). Non verranno prese in considerazioni richieste di rimborso mancanti di elementi ed allegati richiesti.
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Ti risponderemo il più presto possibile.
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