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Firmati i nuovi CCNL del Metalmeccanico: PMI e INDUSTRIA

10 febbraio 2025

Dopo diversi negoziati sono stati sottoscritti i nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro destinati ai lavoratori dipendenti del settore Metalmeccanico delle PMI e dell'Industria

Frutto della collaborazione tra le firmatarie CONFIMPRESEITALIA, VALITALIA PMI, AiFOS, ASSOESERCENTI, FEDERAZIONE IMPRESE, ITALPMI, UNCI e FESICA, i CCNL forniscono una solida struttura di diritti e doveri, garantendo la tutela dei lavoratori in un settore ampio e diversificato, da quello metalmeccanico alla siderurgia, dalla cantieristica navale alla manutenzione degli impianti, con un focus particolare su sicurezza, formazione e retribuzione equa.

I nuovi contratti si distinguono per una serie di innovazioni pensate per rispondere alle esigenze del settore metalmeccanico, non tralasciando temi centrali come la salute e sicurezza sul lavoro, il miglioramento delle condizioni salariali e il sostegno al reddito per i lavoratori.

“Queste firme – fanno sapere le Parti Sociali coinvolte – segnano un passo fondamentale verso il miglioramento delle condizioni lavorative nel settore, non solo per i dipendenti, ma anche per l’intero comparto metalmeccanico, che potrà beneficiare di un ambiente di lavoro più stabile e positivo”.

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20 marzo 2025
Creare un ambiente di lavoro che tutela le persone, migliora la loro vita quotidiana e garantisce la sicurezza, è un passo fondamentale verso il successo a lungo termine.
14 marzo 2025
ROMA - Promuovere azioni congiunte per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È questo l’obiettivo dell’accordo interistituzionale sottoscritto oggi dal presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, e dal presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Renato Brunetta, che prevede l’elaborazione e la realizzazione di proposte, programmi operativi e iniziative pubbliche, anche con riferimento ad altri accordi interistituzionali sottoscritti con ministeri, amministrazioni centrali, enti pubblici e parti sociali. Tra gli obiettivi la promozione del reinserimento professionale dei disabili. Le attività riguarderanno principalmente i flussi informativi collegati all’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro tenuto presso il Cnel, al fine di migliorare la capacità di analisi statistica, qualitativa e quantitativa, e lo sviluppo di studi, ricerche, rapporti e pubblicazioni sui temi della salute e sicurezza dei lavoratori e della prevenzione dei rischi da lavoro in generale. Sono previste, inoltre, iniziative a carattere formativo e informativo per promuovere il valore della prevenzione e favorire il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro e l’adozione degli accomodamenti ragionevoli da parte delle imprese. D’Ascenzo: “Da questa sinergia un contribuito concreto per la prevenzione”. “Siamo particolarmente soddisfatti di rafforzare la collaborazione con il Cnel – sottolinea D’Ascenzo – promuovendo in maniera sistematica e strutturata attività volte allo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro, attraverso iniziative congiunte finalizzate al contrasto del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e alla presa in carico globale integrata dei lavoratori. Con questa sinergia vogliamo dunque fornire un contributo concreto all’elaborazione di politiche efficaci di prevenzione, anche mediante la costruzione di indicatori di rischio collegati ai rispettivi contratti di lavoro, mettendo a disposizione il know-how dell’Istituto”. Brunetta: “Serve uno sforzo comune di istituzioni, imprese e corpi intermedi”. “Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro – spiega Brunetta – è tra le nostre priorità di intervento sin dall’avvio della XI Consiliatura. Questo accordo interistituzionale con Inail rafforza enormemente questo impegno, con una collaborazione che conferma e rilancia una già solida sinergia. Di particolare rilevanza è l’apporto sul piano della contrattazione. Prevediamo di inserire nelle denunce di infortunio il codice alfanumerico unico assegnato dal Cnel ai contratti collettivi depositati nell’Archivio nazionale, al fine di conoscere e mappare i rischi collegati alle rispettive categorie produttive. Altrettanto importante sarà l’impulso che potrà essere dato alle attività dell’Osservatorio permanente su salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, che abbiamo insediato al Cnel nello scorso gennaio. Solo con uno sforzo comune di istituzioni, imprese e corpi intermedi si potrà affrontare una volta per tutte l’inaccettabile stillicidio delle tragedie sul lavoro”. Un’agenda condivisa per la programmazione delle attività. L’accordo dà attuazione a quanto previsto dal documento Cnel di Osservazioni e Proposte approvato lo scorso 24 ottobre in materia di salute occupazionale e sicurezza sul lavoro, volto a favorire il miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro nel nostro Paese e a incidere sulla riduzione del numero di incidenti sul lavoro. Per la definizione degli indirizzi di collaborazione, coordinamento e monitoraggio, le attività saranno programmate attraverso la definizione di un’agenda condivisa di temi economici e sociali, attivando per lo svolgimento delle varie iniziative gruppi di lavoro composti da rappresentanti di Inail e Cnel, coadiuvati da esperti e consulenti esterni di comprovata professionalità. Fonte: INAIL
27 febbraio 2025
Il welfare aziendale è diventato un pilastro fondamentale per le imprese che vogliono fidelizzare i propri dipendenti e, perché no, attrarre nuovi talenti
1 gennaio 2025
SOSTEGNO AI REDDITI MEDIO BASSI Taglio del cuneo fiscale Confermato e reso strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Con la nuova legge di bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (decalage) tra i 32.000 e i 40.000 euro. Revisione delle aliquote IRPEF Confermato e reso strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, già introdotta per il 2024, che prevede l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l’applicazione dell’aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi (anziché fino a 15.000 euro). Le due misure (taglio del cuneo e accorpamento delle prime due aliquote IRPEF) determinano un effetto complessivo pari a circa 18 miliardi annui. FAMIGLIA Bonus bebè Per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno è previsto un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 per famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Rafforzati congedi parentali e bonus asilo nido Per la prima volta, si amplia il periodo di congedo parentale indennizzato all’80% a tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio. Si interviene inoltre sul bonus per gli asili nido andando oltre quanto fatto l’anno scorso: si prevede che, per i nati dal 2024 in nuclei con redditi ISEE inferiori a 40.000 euro, il beneficio sarà portato a 3.600 euro e riconosciuto a prescindere dalla presenza di altri figli, estendendo pertanto la platea coinvolta. Viene inoltre confermata anche l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale nella determinazione del reddito ISEE utile ai fini dell’accesso ai benefici per i nuovi nati e per le spese relative alla frequenza degli asili nido. Esonero contributivo mamme lavoratrici Confermato ed esteso alle lavoratrici a tempo determinato e a quelle autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario, il bonus mamme lavoratrici. Si tratta di uno sgravio contributivo che dal 2025 spetta alle lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo, mentre dal 2027, per le madri con tre o più figli l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. L’esonero è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro annui. Aumento detrazioni per scuole paritarie Innalzato a 1.000 euro il tetto delle detrazioni fiscali per le spese scolastiche nelle scuole paritarie. Fondo dote famiglia A sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici è istituito il “Fondo Dote Famiglia”, con 30 milioni di euro per il 2025, dedicato ai giovani di età compresa tra i 6 e i 14 anni in nuclei con reddito Isee fino a 15.000 euro. Fondo di garanzia mutui per la prima casa Prorogata per tutto il triennio 2025-2027 la misura che agevola l’accesso al mutuo prima casa, usufruendo della garanzia dello Stato, per alcune categorie: giovani coppie, famiglie numerose e giovani under 36. Sostegno all’acquisto di beni alimentari Rifinanziata la carta “Dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro e incrementata, in via permanente, la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Bonus elettrodomestici Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 è previsto un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. DETRAZIONI La manovra introduce un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro, garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni. Esclusi anche gli investimenti in start-up e Pmi innovative. La detrazione potrà arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro. È inoltre previsto lo stop alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età. PREVIDENZA In ambito previdenziale, la manovra introduce due interventi finalizzati a favorire la permanenza al lavoro e ovviare alla mancanza di determinate expertise nel settore pubblico e privato. Prevista la detassazione e l’estensione dell’incentivo contributivo, l’agevolazione che consiste nel riconoscimento in busta paga della quota di contributi a carico del lavoratore, per quanti – in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato – decidano di restare al lavoro (cd. Bonus Maroni). Viene ampliata la portata della disposizione sul piano soggettivo (includendo anche i soggetti che al 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica) e prevista l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. Per agevolare la permanenza al lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, sono state introdotte modifiche alla normativa vigente sia per adeguare i limiti ordinamentali di età ai requisiti anagrafici previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, sia per consentire comunque la permanenza in servizio anche dopo aver maturato i requisiti per il pensionamento anticipato. Il pacchetto previdenziale comprende la conferma anche per il 2025 dei canali di uscita anticipata attualmente vigenti (Quota 103, Ape sociale e Opzione donna) e viene introdotta la possibilità di anticipare la pensione a 64 anni attraverso il cumulo della previdenza obbligatoria con quella complementare. Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo saranno incrementate del 2,2% nel 2025 e dell’1,3% nel 2026. È necessario sottolineare che, senza questo intervento, gli importi dei prossimi due anni sarebbero risultati inferiori poiché l’adeguamento sarebbe stato parametrato all’andamento dell’inflazione, che quest’anno si è fortemente ridimensionata rispetto al passato. Aumenti anche per i pensionati in condizioni di disagio over 70 e per i titolari di assegno sociale. SANITÀ La manovra stanzia ulteriori risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale che si aggiungono a quelle già assegnate dalla legislazione vigente. Nel complesso, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale passerà dai 136,5 miliardi del 2025 ai 141,3 miliardi del 2027, con un incremento medio annuo nel periodo 2025-2027 superiore al tasso di crescita programmato per la spesa primaria netta nel Piano strutturale di bilancio di medio termine. Dal 2025 gli straordinari degli infermieri saranno tassati con la flat tax al 5%. MISURE PER IL LAVORO Più assumi meno paghi Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza). Detassazione premi di produttività Prorogata fino al 2027 la riduzione – dal 10% al 5% – dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa. Fringe benefit Confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell’anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Aumento soglia flat tax per lavoratori dipendenti Sale da 30mila a 35mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o da pensione che permette di beneficiare della flat tax al 15%. Turn over forze dell’ordine ed enti locali Nessun blocco del turn over per il personale del comparto sicurezza e per gli enti locali. Istituzione di un fondo, con una dotazione complessiva di 9,1 miliardi nel periodo 2025-2029, destinato al finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell’occupazione e favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali nelle aree svantaggiate del Paese anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali. Prorogati e rifinanziati i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga, tra i quali quelli destinati ai lavoratori dipendenti o licenziati da imprese situate nei territori dichiarati “aree di crisi industriale complessa” o coinvolti nelle fattispecie di riorganizzazione o crisi aziendali. RINNOVO CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO Per la prima volta la manovra dispone il finanziamento dei rinnovi contrattuali in anticipo rispetto alla formale scadenza del triennio di contrattazione e non si limita solo al finanziamento del prossimo triennio (2025-2027) bensì, in un’ottica di medio periodo come quella del Piano strutturale, provvede già ad allocare specifiche risorse per il rinnovo che riguarderà il triennio 2028-2030. Gli stanziamenti, che sono stati parametrati al deflatore dei consumi, determineranno un aumento delle retribuzioni dell’1,8% per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, dell’1,9% nel 2028 e del 2%per ciascuno degli anni del biennio 2029-2030. INVESTIMENTI Ires premiale Riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota Ires per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30%per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l’1% di lavoratori in più. Per favorire gli investimenti privati per il 2025 vengono stanziati 1,6 miliardi di euro destinati a finanziare un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. Vengono incrementate le risorse della c.d. Nuova Sabatini, l’agevolazione che abbatte il costo dei finanziamenti per i macchinari, e stanziate risorse per agevolare gli investimenti nel comparto turistico. Inoltre, per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene prorogato per tre anni il credito d’imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute. Quanto agli investimenti pubblici vengono stanziate risorse per assicurare che, nel periodo successivo all’utilizzo delle risorse del Pnrr e del Fondo Sviluppo e Coesione per il biennio 2025-2026, l’andamento della spesa per tali stanziamenti sia coerente con i requisiti della nuova governance europea. Previsto, in particolare, il potenziamento degli investimenti nel settore della difesa, per un valore complessivo di 35 miliardi nel periodo 2025-2039, misura che si aggiunge al finanziamento, per la prima volta permanente, delle missioni internazionali di pace. Altre risorse sono previste per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (complessivamente 24 miliardi dal 2027 al 2036) e per il potenziamento degli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (circa 1,27 miliardi nel periodo 2027-2036). La legge di bilancio 2025 prevede un rafforzamento dei controlli sull’utilizzo dei fondi statali. Per le aziende e gli enti destinatari di contributi pubblici in cui vi siano rappresentanti del Mef, questi esercitano il controllo. In tutti gli altri soggetti e organismi sarà il collegio sindacale o comunque il soggetto incaricato al controllo di qualunque tipo esso sia, ad accertare che le risorse pubbliche sono state utilizzate secondo le finalità indicate dalla legge con una relazione annuale da inviare al Mef. BANCHE E ASSICURAZIONI Per il finanziamento degli interventi della manovra di bilancio 2025 è previsto anche il contributo del settore finanziario e assicurativo. In particolare, per il settore finanziario è previsto il rinvio delle deduzioni delle quote di svalutazioni e perdite dei crediti e dell'avviamento correlate alle DTA (imposte differite attive) che porterà a maggiori entrate per 3,4 miliardi di euro nel biennio 2025-2026. A questo si aggiunge il limite per il 2025 dell’utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE. Con riferimento al settore assicurativo, si modifica il regime di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie relative ai contratti di assicurazione sulla vita con contenuto finanziario, che dovrà essere effettuato annualmente e non più in un’unica soluzione alla scadenza del contratto (con effetti attesi in termini di maggiori entrate pari a circa 970 milioni nel 2025 e 400 milioni annui nel 2026 e nel 2027). Fonte MEF
31 dicembre 2024
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare per l’anno in corso Formazione continua dei medici competenti. Utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherà periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero Visite mediche. In un’ottica di semplificazione, si prevede che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DI SOMMINISTRAZIONE Esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori (che non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti) i casi in cui la somministrazione a termine riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni) Eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (e attualmente pari a 24 mesi) Interpretazione autentica della disposizione che definisce le caratteristiche delle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore se richiamate nei contratti collettivi. In particolare, si intendono attività stagionali (oltre quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963) le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, non può essere inferiore a 2 né superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 e superiore a 30 giorni per quelli con durata da 6 a 12 mesi Comunicazioni telematiche delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile. I nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni in smart working vanno comunicati entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo. L’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile deve essere comunicato entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla competente sede dell’INL, che può verificarne la veridicità. Ne consegue la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza Disciplina dei contratti misti. Potranno accedere alla tassazione agevolata (c.d. regime forfettario) i professionisti iscritti in albi o registri professionali che svolgono la propria prestazione nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, anche se risultano già assunti dagli stessi con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato. L’applicazione del regime agevolato necessita che il contratto subordinato preveda un orario pari a un minimo del 40% e a un massimo del 50% del tempo pieno e soltanto se il contratto di lavoro autonomo è certificato dagli organi competenti e qualora non si configuri (rispetto al contratto di lavoro subordinato) alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all’orario e alle giornate di lavoro Unico contratto di apprendistato duale. È introdotta la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, anche nella terza tipologia di apprendistato, ossia quella concernente l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.  Procedimenti di conciliazione in materia di lavoro. È previsto che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412 ter c.p.c. possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero della Giustizia (da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge), sentiti l’Agid e il Garante per la Protezione dei dati personali, siano stabilite le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Fino all’entrata in vigore del decreto indicato, i suddetti procedimenti continueranno a svolgersi secondo le modalità vigenti. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI POLITICHE FORMATIVE Sospensione della prestazione di cassa integrazione per le giornate di lavoro subordinato o di lavoro autonomo svolte durante il periodo di integrazione salariale. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa. Le comunicazioni telematiche previste dalla legge assolvono l’obbligo del lavoratore Incremento di 5 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative Dal 2024, estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente per la formazione del solo apprendistato professionalizzante Istituzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Albo delle buone pratiche dei PCTO, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza e dell’Osservatorio nazionale per i PCTO, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA Dal primo gennaio 2025 sarà possibile rateizzare fino ad un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti Uniformati i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape Sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, prevedendo che tali domande siano presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno. A queste misure si aggiunge inoltre l’estensione del c.d. legittimo impedimento per i liberi professionisti iscritti in albi anche ai casi di parto della libera professionista e ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minorenne che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista. Per tutti i dettagli consulta la legge 17 dicembre 2024, n. 203. Fonte MLPS
30 dicembre 2024
Questo nuovo strumento, di immediata applicazione, nasce dall’esigenza di promozione di azioni e programmi utili al potenziamento della cultura della sicurezza in tutti luoghi – di vita, di studio e lavoro – al fine di superare la concezione della tutela della sicurezza come mero adempimento giuridico.
16 dicembre 2024
Alcune delle novità per imprese e lavoratori del DDL LAVORO : Dimissioni - Risoluzione per assenza ingiustificata: l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche. Introdotto un nuovo obbligo per il datore di lavoro tenuto a comunicare all’Ispettorato del lavoro l’assenza per le dovute verifiche sulla veridicità della comunicazione. La disposizione non trova applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza. In assenza di tali motivi il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore e, di conseguenza, quest’ultimo non potrà fare richiesta di Naspi venendo meno il requisito della disoccupazione involontaria. Somministrazione lavoro : Le modifiche intendono incentivare l’utilizzo di contratti flessibili e rendere più dinamico il mercato del lavoro, allineandosi alle esigenze produttive delle imprese che potranno utilizzare senza limiti e vincoli i contratti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato. Vengono esclusi dal tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti stabili, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni). Viene eliminata la previsione per la quale, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi. Durata del periodo di prova: Ridefiniziione del periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata; fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi. Smart working: E' previsto che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo. Apprendistato - formazione e trasformazione : E' prevista l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. E’ prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Attività stagionali - ampliamento: Introdotta una norma di interpretazione autentica, in materia di attività stagionali individuate da decreto (Dpr del 1963) in alternativa alla contrattazione collettiva. Pertanto, la norma specifica che rientrano nella categoria delle attività stagionali quelle attività organizzate per far fronte a “intensificazioni” dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Cassa integrazione e attività lavorativa : Possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività, per favorire la ricerca di nuove opportunità lavorative e ridurre la dipendenza esclusiva dalle misure di integrazione salariale. Durante lo svolgimento di tale attività il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale. Conciliazioni telematiche : Introdotta una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro. Tali procedimenti potranno svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi. La nuova norma si pone l’obbiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi mantenendo comunque l’affidabilità delle procedure in atto. Sospensione dei termini degli adempimenti per liberi professionisti: Estesa la possibilità per il professionista di sospendere il decorso dei termini relativi a adempimenti fiscali e contributivi. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dal suo inizio, i termini relativi agli adempimenti fiscali e contributivi sono sospesi, rispettivamente a decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto, ovvero fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. Le disposizioni si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all’esercizio dell’attività professionale. In entrambi i casi, entro 15 giorni dall’evento deve essere inviato il certificato medico attestante le informazioni utili alla sospensione, nonché copia dei mandati professionali. Contratto a causa mista: E' prevista l’introduzione di un contratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo. Ciò consente ai professionisti di lavorare con contratti part-time come dipendenti e contemporaneamente fornire prestazioni come autonomi, garantendo una maggiore flessibilità alle imprese con particolare riguardo a quelle che occupano più di 250 dipendenti. Rateizzazione debiti contributivi: Possibilità per INPS e INAIL di autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora affidati alla riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili e per i casi previsti dal Decreto del MLPS da emanarsi. La misura, valida dal 1° gennaio 2025, è volta a favorire la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi, con l’obiettivo di agevolare i datori di lavoro in difficoltà economiche. Semplificazioni ricorsi INAIL: Sono previste disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali Sicurezza sul lavoro : Novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Prevista la redazione annuale, da parte del Ministero del Lavoro, di una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrà contenere l’indicazione di misure per migliorare le condizioni di sicurezza; Riconosciuta la possibilità, nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, di svolgere visite mediche preventive per valutare l’ idoneità alla mansione specifica anche in fase preassuntiva; L’opportunità se svolgere le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenze superiori a sessanta giorni continuativi, viene valutata dal medico competente; Introdotta la possibilità per il medico competente, sempre nell’ambito della sorveglianza sanitaria, di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati risultanti dalla cartella clinica del lavoratore; Per le attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tramite PEC, al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato (INL), l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione , illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto.
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